Art. 3.
(Compiti).

      1. L'Istituto:

          a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo

 

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di cui all'articolo 6, sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico di cui all'articolo 5;

          b) favorisce a livello nazionale il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche e culturali e le organizzazioni non governative nonché i centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 8 operanti nel settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale web quale strumento di collegamento e confronto tra i summenzionati soggetti;

          c) collabora con analoghi istituti operanti in altri Paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;

          d) promuove corsi e stage rivolti a studenti e ricercatori, italiani e stranieri;

          e) concede borse di studio prioritariamente a favore di soggetti provenienti da Paesi nei quali sono in atto gravi situazioni di conflitto;

          f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impiegato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

          g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri e ogni altra forma giudicata opportuna;

          h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

          i) promuove la conoscenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, degli studi e delle ricerche svolti e di altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.